PAOLA. “PROCESSO MARLANE BIS”: IL GIP DISPONE L’ARCHIVIAZIONE PER GLI IMPUTATI

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Il gip di Paola, Carla D’Acunzo, ha disposto l’archiviazione per gli imputati nel processo “Marlane Bis”, ex dirigenti e impiegati, accusati di omicidio colposo e lesioni colpose in relazione alla morte o alle patologie gravi riguardanti una quarantina di operai dell’industria tessile Marlane di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, dismessa nel 2004 dal Gruppo Marzotto.

Non ci sarà nessun processo, dunque, per Vincenzo Benincasa, Salvatore Cristallino, Ivo Comegna, Carlo Lomonaco, Attilio Ruisse, Silvano Stoner ed Ernesto Antonio Favrin, attuale proprietario del Gruppo Marzotto.

Tutti, avrebbero dovuto rispondere delle accuse di omicidio colposo e lesioni colpose derivate, 7 anni fa, da nuove denunce presentate alla Procura della Repubblica di Paola da ex operai ammalati e congiunti dei deceduti a seguito della contrazione di tumori ritenuti conseguenza dell’esposizione a sostanze chimiche utilizzate nei processi di produzione della fabbrica tessile.

Il gip di Paola era chiamato a decidere se accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata nei mesi scorsi dal pm, dopo le relazioni dei consulenti, oppure procedere al rinvio a giudizio delle sette persone indiziate.

Per il giudice non sono emersi elementi tali da stabilire un nesso certo tra le patologie tumorali contratte dagli operai e le sostanze utilizzate e, inoltre, l’insussistenza della necessità di ulteriori atti di indagine. Gli indagati sono stati difesi da un numeroso collegio difensivo costituito tra gli altri dagli avvocati Pietro Perugini, Angelo Giarda, Enrico Giarda, Nico D’Ascola, Guido Calvi, Paolo Sisto, Niccolò Ghedini, Paolo Giacomazzo, Stefano Putinati, Gianluca Luongo, Patrizia Morello, Licia Polizio.

Le accuse del Processo Marlane Bis ricalcavano quasi interamente quelle del primo procedimento, conclusosi con l’assoluzione in due gradi di giudizio di tutti gli imputati per tutti i reati che andavano dall’omicidio colposo al disastro ambientale e alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

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